Legge Scelba

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Disambiguazione – Se stai cercando la Legge Scelba 10 febbraio 1953, n. 62, di attuazione del Titolo V della Costituzione, in materia di regioni ed enti locali, vedi Legge 16 maggio 1970, n. 281#Storia.
Legge Scelba
Titolo estesoNorme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione
StatoItalia
Tipo leggeLegge ordinaria
LegislaturaI Legislatura
ProponenteMario Scelba
Promulgazione20 giugno 1952
A firma diLuigi Einaudi
Testo
su normattiva.it

La legge Scelba (formalmente legge 20 giugno 1952, n. 645) è una legge della Repubblica Italiana di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana che, tra l'altro, introdusse il reato di apologia del fascismo.

L’esigenza di proteggere la democrazia contro le minacce antisistema, incompatibili con gli ordinamenti liberal-costituzionali che si delineavano con la Costituzione repubblicana, emerse "nella difficile situazione in cui si venne a trovare l’Italia dal 1943 in poi (e specialmente nel momento cruciale del ’47-’48): si pensi che un personaggio del movimento liberal-socialista come Guido Calogero arrivò a teorizzare un liberalismo istituzionalmente armato. Persino Luigi Einaudi era propenso a introdurre una legislazione difensiva contro specifiche violazioni dell’ordine democratico, escludendo però gli orientamenti politico-ideologici"[1].

Nel momento di maggiore tensione sociale degli anni del centrismo, l'assedio ideologico - da cui esso si sentiva stretto, da parte delle opposizioni di destra e di sinistra - spinse il governo a richiamarsi a questa esigenza: un comitato interministeriale presieduto da Mario Scelba fu incaricato dal governo De Gasperi di coadiuvare il ministro Attilio Piccioni nell'aggiornare la legislazione circa la sicurezza del Paese[2].

Il 28 novembre 1951 De Gasperi[3] osservò che allargare la discussione dai confini del sabotaggio economico avrebbe significato "porre in discussione il problema del PCI e non credo che sia opportuno". Dal disegno di legge, poi proposto in parlamento dal governo, fu mantenuto quindi fuori ogni procedimento volto a vietare la presentazione alle elezioni (e men che meno la stessa esistenza) di partiti politici "anti-sistema". La normativa sull'apologia del fascismo fu l'eccezione che confermava la regola: ciò sia perché si riferiva all'esaltazione di un periodo storico passato, più che alle attività di un partito post-fascista già in essere, sia perché ricevette un'applicazione tale da non mettere mai in dubbio la legittimità del MSI.

  1. ^ Zeffiro Ciuffoletti, Le basi della consociazione, Mondoperaio, 6-7/2016, pp. 34-35.
  2. ^ Cfr. verbali del Consiglio dei ministri, 27 settembre 1951.
  3. ^ Che pure non era insensibile alla concezione della "democrazia protetta": v. F. MAZZEI, De Gasperi e lo “Stato forte”. Legislazione antitotalitaria e difesa della democrazia negli anni del centrismo (1950-1952), Le Monnier, 2013, p. 5. Dello stesso autore v. Liberalismo e “democrazia protetta”. Un dibattito alle origini dell’Italia repubblicana, Rubbettino, 2011.

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